ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE APPROVATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 07 APRILE 2014
1 – PRINCIPI GENERALI
1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente. L’ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, é impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali di ingegneria rese in maniera sia saltuaria che continuativa, sia in forma autonoma che dipendente.
1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l’adempimento degli impegni assunti.
1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli componenti del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall’inizio della collaborazione.
1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
2 – SUI RAPPORTI CON L’ORDINE
2.1 L’appartenenza dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali e deve sempre tenere un comportamento leale, corretto e rispettoso nei confronti dell’Ordine e dei colleghi che lo rappresentano.
3 – SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
3.3 L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell’Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse anche il Consiglio dell’Ordine.
3.5 L’ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l’esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4 – SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2 L’ingegnere é tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti.
Resta fermo l’obbligo di rispettare i principi di cui all’art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 c.c..
4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
5 – SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
5.1 Le prestazioni professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell’uomo.
5.2 L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
6 – SULLA PUBBLICITÀ
6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.
6.2 Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.
6.3 L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.
7 – SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
7.1 I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.
7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
8 – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ PER LAVORI FUORI PROVINCIA
8.1 L’ingegnere iscritto all’Ordine, che svolga attività professionale fuori dall’ambito provinciale, ha l’obbligo di rispettare le norme emanate dall’Ordine della provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l’opera oggetto della prestazione.
8.2 È compito dell’ingegnere interessato assumere preventivamente tutte le informazioni necessarie al rispetto di tale obbligo presso l’Ordine della provincia territorialmente competente per il luogo ove ha sede l’opera oggetto della prestazione.
8.3 Restano di competenza del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dello stesso.
9 – DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
9.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi. Ogni violazione al codice deontologico comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
1 – SULLE INCOMPATIBILITÀ
1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
– posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
– abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
– esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
– collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni, strutture e sistemi per i quali riceva l’incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
– fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l’ingegnere che rediga o abbia redatto strumenti urbanistici di iniziativa pubblica deve astenersi, dal momento dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell’amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
– nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
– nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2 – SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1 Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
– comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
– svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
– accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
– prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto;
– presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto;
– controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.
3 – SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
3.2 L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3 L’ingegnere deve prestare assistenza professionale ai giovani ingegneri nello svolgimento del loro tirocinio corrispondendo un adeguato compenso per l’opera svolta.
3.4 L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
– critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
– offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
– operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
– attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori;
– utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
– partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che e stata oggetto del concorso;
-abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.
4 – SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 L’ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l’incarico ricevuto.
4.2 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
5 – SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO
5.1 Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.